Revisione dell’assegno divorzile: la nuova famiglia dell’ex coniuge obbligato non giustifica la revoca senza prova del peggioramento economico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 maggio 2026 n. 13683
Giovedì, 14 Maggio 2026
Giurisprudenza
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In tema di revisione dell’assegno divorzile, il coniuge obbligato che chieda la riduzione o la soppressione dell’assegno in ragione della sopravvenuta costituzione di una nuova famiglia, della nascita di un figlio e dell’assunzione di nuovi obblighi di mantenimento, ha l’onere di allegare e provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la sua concreta incidenza peggiorativa sulla propria complessiva condizione reddituale-patrimoniale rispetto a quella esistente al tempo della pronuncia di divorzio. Le statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, infatti, sono assistite da giudicato rebus sic stantibus e i fatti sopravvenuti non ne determinano automaticamente la modifica, essendo necessario il vaglio del giudice della revisione ai sensi dell’art. 9 l. n. 898/1970. Ne consegue che non possono essere nuovamente dedotte, in difetto di circostanze nuove, questioni già esaminate nel giudizio di divorzio, quali la mancata attività lavorativa dell’ex coniuge beneficiario; la sopravvenuta indipendenza o autosufficienza economica di quest’ultimo deve essere verificata alla luce di redditi, cespiti patrimoniali, effettive capacità e possibilità lavorative e stabile disponibilità di un’abitazione, senza attribuire rilievo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Assegno divorzile - Revisione dell’assegno - Nuova famiglia dell’obbligato - Nascita di figlio - Nuovi obblighi di mantenimento - Giudicato rebus sic stantibus - Onere della prova - Autosufficienza economica dell’ex coniuge - Capacità lavorativa - Comparazione delle condizioni economiche - Inammissibilità del riesame del fatto in cassazione – Rif. Leg. artt. 5 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 70, 91, 115, 132, 360 cod. proc. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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