Contributo al mantenimento dei figli - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto 2026, n. 874

Ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli concordato in sede di separazione, il coniuge obbligato è tenuto a provare l'effettivo e reale deterioramento della propria situazione economico-patrimoniale: la produzione di dichiarazioni dei redditi non è idonea a giustificare la domanda in assenza di documentazione aggiornata (art. 473.bis.12 c.p.c.) o di altra prova relativa all'effettivo tenore di vita e all'andamento dell'azienda

Domenica, 6 Settembre 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
Corte d'Appello L'Aquila, 14 agosto 2026 n. 874 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dichiarazioni dei redditi – Contrazione reddituale – Prove – Onere di allegazione – Contributo al mantenimento dei figli – Riduzione – Condizioni concordate di separazione

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento - non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie.
Qualora il coniuge obbligato, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non abbia offerto ulteriori elementi e allegazioni riguardo alla dinamica dei ricavi e dei costi aziendali, alla consistenza del proprio patrimonio mobiliare e, in definitiva, al tenore di vita realmente goduto, non è accoglibile la sua domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, come stabilito in base alle condizioni concordate in sede di separazione coniugale.

editor: Fossati Cesare