Compensi avvocato
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 28 agosto 2026, n. 24840
Processo civile – Liquidazione compenso avvocato – Mandato generale alle liti - Spese giudiziali
In tema di compensi degli avvocati, ove le parti abbiano convenzionalmente stabilito la parametrizzazione ai minimi tariffari, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa ratione temporis applicabile (D.M. 127/2004 e parametri di cui agli artt. 4 e 5, anche richiamati dal D.M. 55/2014), e quindi del valore della causa, della natura seriale delle controversie, dei vantaggi conseguiti dal cliente e del contenuto dell’accordo negoziale. Le censure che sollecitano una diversa quantificazione del compenso si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Rif. Leg. Art. 91 c.p.c.; D.M. 127/2004 e D.M. 55/2014
editor: Ferrandi Francesca
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