Compensi avvocato

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 28 agosto 2026, n. 24840

Processo civile – Liquidazione compenso avvocato – Mandato generale alle liti - Spese giudiziali


 

Mercoledì, 2 Settembre 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato | Processo civile
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 28 agosto 2026, n. 24840; Pres. Cirillo, Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di compensi degli avvocati, ove le parti abbiano convenzionalmente stabilito la parametrizzazione ai minimi tariffari, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa ratione temporis applicabile (D.M. 127/2004 e parametri di cui agli artt. 4 e 5, anche richiamati dal D.M. 55/2014), e quindi del valore della causa, della natura seriale delle controversie, dei vantaggi conseguiti dal cliente e del contenuto dell’accordo negoziale. Le censure che sollecitano una diversa quantificazione del compenso si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

 

Rif. Leg. Art. 91 c.p.c.; D.M. 127/2004 e D.M. 55/2014

editor: Ferrandi Francesca