Documenti nuovi nel rito camerale di appello divorzile - Cass. Civ., 26 agosto 2026 n. 24786
La questione rimessa alla pubblica udienza attiene al regime di ammissibilità delle produzioni documentali "nuove o sopravvenute" nel rito camerale di appello in materia di divorzio
Divorzio – Procedimento d'appello – Rito camerale – Nuove produzioni documentali – Documenti preesistenti al giudizio di primo grado – Ammissibilità – Questione di diritto – Rinvio alla pubblica udienza.
Rif. Leg. Artt. 4 (abr.), 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n.898 e ss.mm.ii.
È rimessa alla pubblica udienza la questione di diritto se, nel rito camerale d'appello in materia di divorzio, il principio che consente la produzione di documenti "nuovi o sopravvenuti" debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e relativi ai fatti costitutivi del diritto azionato non prodotti in primo grado, ovvero se la producibilità in grado di gravame debba ritenersi limitata ai soli documenti sopravvenuti o relativi a fatti maturati successivamente alla sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive riferite ai fatti costitutivi del diritto
editor: Fossati Cesare
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