Documenti nuovi nel rito camerale di appello divorzile - Cass. Civ., 26 agosto 2026 n. 24786

La questione rimessa alla pubblica udienza attiene al regime di ammissibilità delle produzioni documentali "nuove o sopravvenute" nel rito camerale di appello in materia di divorzio

Giovedì, 3 Settembre 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. Civ, Sez. I, Ord. 26 agosto 2026 n. 24786 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Divorzio – Procedimento d'appello – Rito camerale – Nuove produzioni documentali – Documenti preesistenti al giudizio di primo grado – Ammissibilità – Questione di diritto – Rinvio alla pubblica udienza.

Rif. Leg. Artt. 4 (abr.), 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n.898 e ss.mm.ii.

È rimessa alla pubblica udienza la questione di diritto se, nel rito camerale d'appello in materia di divorzio, il principio che consente la produzione di documenti "nuovi o sopravvenuti" debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e relativi ai fatti costitutivi del diritto azionato non prodotti in primo grado, ovvero se la producibilità in grado di gravame debba ritenersi limitata ai soli documenti sopravvenuti o relativi a fatti maturati successivamente alla sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive riferite ai fatti costitutivi del diritto

editor: Fossati Cesare