Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. 7 maggio 2026 n. 1227

Mantenimento arretrato e mutuo comune: compensazione ammessa

Sabato, 5 Settembre 2026
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Palermo
Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sentenza 7 maggio 2026 n. 1227 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di opposizione a precetto fondato sul credito per assegni arretrati di mantenimento del coniuge separato, il debitore opponente può paralizzare la pretesa esecutiva deducendo in compensazione il controcredito derivante dal pagamento, successivo alla separazione, di rate di mutuo gravanti su bene o rapporto comune, ove tale controcredito risulti accertato nel giudizio di opposizione ed il relativo importo sia idoneo a coprire il credito azionato. Resta esclusa, invece, la ripetibilità tra coniugi delle spese sostenute in costanza di matrimonio per l’adempimento dei doveri di contribuzione familiare, poiché ciascun coniuge è tenuto, ai sensi dell’art. 143 c.c., a concorrere ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze; né può attribuirsi ad uno solo dei cointestatari il saldo attivo di un conto corrente cointestato in difetto di prova contraria, operando la presunzione di contitolarità per quote uguali. Ne consegue che, accertata la compensazione giudiziale tra i reciproci crediti, deve essere accolta l’opposizione e dichiarata l’insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente per le somme intimate.
 
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un coniuge separato contro un precetto notificatogli dall’ex moglie per il pagamento di assegni arretrati di mantenimento pari a euro 6.002,40. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non provato il controcredito dedotto dall’opponente. In appello, invece, la Corte ha accertato che l’uomo aveva pagato, dopo la separazione, rate di mutuo relative a un rapporto comune per un importo sufficiente a compensare il credito azionato dalla moglie. Sono state invece escluse pretese restitutorie per le spese sostenute durante il matrimonio, poiché rientranti nei doveri di contribuzione familiare. Per effetto della compensazione giudiziale, la Corte ha accolto l’opposizione e dichiarato insussistente il diritto della creditrice di procedere esecutivamente.
 
Separazione - Compensazione giudiziale tra assegni di mantenimento arretrati - Rate di mutuo - Rif. Leg. art. 143 c.c.; art. 352 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria