Unica plausibile lettura di Cass. 18044/23: l'emergenza sanitaria, ormai esaurita. Tribunale di Chieti, 1° agosto 2023
Si allunga la lista dei Tribunale contrari all'intepretazione della I sezione della Cassazione in tema di sospensione dei termini processuali
In senso conforme:
Mercoledì, 2 August 2023
Giurisprudenza
| Processo civile
| Mantenimento dei figli
| Mantenimento
| Merito
Tribunale di Chieti
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L'unica plausibile lettura del principio codificato dalla Suprema Corte è la sua applicabilità al solo periodo (ormai passato) di emergenza sanitaria per la pandemia Covid, posto che si legge in motivazione “la norma sull'emergenza Covid-19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l'alimentare puro e l'alimentare da mantenimento da valere nell'ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.
Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg.: artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg.: artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
editor: Fossati Cesare
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