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Si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Tribunale di Genova, 25 luglio 2023

conforme a:

Mercoledì, 26 Luglio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. IV, Est. Ardoino, decreto 25.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Anche il Tribunale di Genova chiarisce di non condividere il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 giugno 2023, n. 18044 che ha affermato: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie…”
Segnala inoltre che detta intepretazione, oltre che isolata, poggia su disposizioni di carattere emergenziale delle quali è cessata la vigenza. 

Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

autore: Fossati Cesare