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Mantenimento e alimenti hanno finalità diametralmente differenti. Tribunale di Parma, 26 luglio 2023

Si allunga la lista dei Tribunale contrari all'intepretazione della I sezione della Cassazione in tema di sospensione dei termini processuali
In senso conforme:

Mercoledì, 26 Luglio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Parma
Tribunale di Parma, Est. Casalini, 26.07.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è corretto sostenere che mediante il D.L. n. 18/20 il Legislatore abbia inteso far propria quella nozione lata di “obbligo alimentare” contenuta nel Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, poiché invero ha sempre mantenuto distinti gli obblighi puramente alimentari ex art. 433, c.c., da quelli conseguenti all’assegno divorzile, all’assegno di mantenimento, a quelli genericamente conseguenti a “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

autore: Fossati Cesare