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Amministratore di sostegno. La procura rilasciata prima della nomina decade - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16052

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024 n. 16052 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitato, venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne.
A mente dell'art 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante.

 
Amministrazione di sostegno – Mandato – Mandato gestionale in rem propriam – Regolamento di competenza -  Peculato - Rif. Leg. artt. 380, 382, 411, 1722 e 1723 cod. civ.; art. 720-bis c.p.c.; artt. art. 314, 323, 328 c.p.; legge 9 gennaio 2004 n. 6.

editor: Cianciolo Valeria