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La deroga alla sospensione feriale è disposizione eccezionale non applicabile analogicamente. Tribunale di Gorizia, 26 luglio 2023

Si allarga il numero dei Tribunali che respingono l'intepretazione data dalla I sezione della Cassazione al tema della sospensione dei termini processuali.
In senso conforme:

Mercoledì, 26 Luglio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Gorizia
Tribunale di Gorizia, Est. Bergonzi, 26.07.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pronuncia di Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 giugno 2023, n. 18044 che ha affermato: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie…” è isolata e poggia in parte su disposizioni di carattere emergenziale delle quali è cessata la vigenza.
La giurisprudenza prevalente sottolinea il carattere eccezionale dell'art. 3 l.7 ottobre 1969 n.742. 

Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

autore: Fossati Cesare