Confermato l’assegno provvisorio a tutela del coniuge debole. Corte d’Appello di Bari, 7 giugno 2024
Rigettando il reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c. proposto avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, la Corte d’Appello di Bari, ha ribadito il principio secondo cui gli stessi hanno il fine principale di proteggere nell’immediatezza colui/colei che appare il coniuge debole privo di mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, alla luce delle valutazioni sulla situazione economica complessiva dei coniugi, considerate altresì sia la capacità concreta di lavoro del coniuge richiedente l’assegno sia le condizioni economiche dell’obbligato, prevedendo quindi doversi fissare nell’immediatezza un assegno di mantenimento proporzionato a detta realtà e quindi anche -e soprattutto- alla situazione come emergente.
Viene altresì rimarcata la differente ratio sottesa all’assegno separativo, connotato dalla funzione conservativa, rispetto a quella compensativa che è propria dell’assegno divorzile.
Rif. Leg. Art. 473-bis.22 e 473-bis.24 cpc
Ordinanza presidenziale – Contributo al mantenimento della moglie - Reclamo
Il provvedimento reclamato è la pronuncia del Tribunale di Bari del 24.01.24 pubblicato a questa pagina
*Si ringrazia l'Avv. Cesira A.R. Adesso del Foro e sez. Ondif Bari
editor: Fossati Cesare
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