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Sospensione dei termini processuali in materia di mantenimento - Tribunale di Siena, ordinanza 19 luglio 2023

Si ringrazia l'Avvocata Sabrina Candi del Foro di Arezzo per la segnalazione dell'interessante provvedimento

Sabato, 22 Luglio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento | Alimenti | Merito Sezione Ondif di Siena
Tribunale di Siena, ord.19 luglio 2023 – Giudice Fiamingo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il Tribunale di Siena si discosta dal principio espresso dalla Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 giugno 2023, n. 18044 che ha affermato: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie…”

Processo civile - Sospensione dei termini processuali - Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

editor: Cianciolo Valeria