La natura bidimensionale del contributo al mantenimento della prole. Corte d’Appello di Milano, 17 maggio 2024
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Il giudice del reclamo dei provvedimenti provvisori non è investito di cognizione piena, rientrando nei suoi poteri solamente l’emenda di vizi evidenti della motivazione, ovvero di omissioni nel processo decisionale del giudice di immediata percepibilità.
Il contributo al mantenimento dei figli si caratterizza per la sua bidimensionalità: da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Affidamento e mantenimento – provvedimenti provvisori – reclamo – ambito
Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.
- §§
La Corte meneghina rileva come la madre del piccolo, di nemmeno due anni, non abbia dedotto né allegato quali sarebbero le esigenze del figlio minore non passibili di soddisfazione con un contributo mensile di € 1.000,00, oltre ad un contributo del 100% nelle spese di carattere straordinario.
editor: Fossati Cesare
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