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Il giudice ha sempre il potere di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24179

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24179; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall'art. 337-ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.
Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori. (FF)


Separazione e divorzio -  Assegno di divorzio – Mantenimento dei figli – Provvedimenti riguardante i figli; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e artt. 337-bis e 337-ter c.c.

autore: Ferrandi Francesca