Revisione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 agosto 2026, n. 24422

Mantenimento dei figli - Mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio – Revisione del mantenimento – Principio di proporzionalità

 

Lunedì, 31 Agosto 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 agosto 2026, n. 24422; Pres. Giusti, Rel. Costanzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il giudizio di revisione dell’assegno a carico del genitore non collocatario, instaurato a seguito di sopravvenuta riduzione delle sue entrate economiche e della nascita di un nuovo figlio, impone al giudice del merito – anche nel giudizio di rinvio – una nuova quantificazione del contributo, da effettuarsi secondo il principio di proporzionalità di cui agli artt. 316-bis e 337-ter c.c., mediante valutazione comparata: a) delle attuali condizioni economico‑patrimoniali di entrambi i genitori (compresa la capacità lavorativa e reddituale del genitore collocatario); b) delle esigenze attuali del minore; c) del tenore di vita concretamente goduto; d) degli oneri di mantenimento gravanti sul genitore obbligato in favore di altri figli.

 

Rif. Leg. Artt. 316-bis e 337-ter c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca