Accordo di divorzio e trasferimento dell’immobile al figlio

Tribunale Avellino, sentenza 26 maggio 2025 n. 824 - Giudice Pasquariello

Accordo di divorzio e trasferimento dell’immobile al figlio: il Tribunale di Avellino ammette l’esecuzione in forma specifica

Separazione - Trasferimento di beni immobili - Esecuzione in forma specifica

Martedì, 1 Settembre 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Divorzio | Merito Tribunale di Avellino
Tribunale Avellino, sentenza 26 maggio 2025 n. 824 - Giudice Pasquariello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto attraverso una prestazione periodica, quale può essere un mensile assegno di mantenimento, o in alternativa con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale.
In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
 
Il Tribunale ordinario di Avellino ha affrontato un tema di particolare rilievo nei rapporti familiari: la possibilità di ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo di un immobile promesso in favore di un figlio nell’ambito degli accordi di divorzio. La vicenda nasce dall’impegno assunto da un genitore, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di trasferire al figlio minore la piena proprietà della casa coniugale e del relativo garage, quale forma di adempimento anticipato degli obblighi di mantenimento.
L’accordo, originariamente formulato come trasferimento immediato, era stato poi precisato nel verbale dell’udienza presidenziale nel senso di un vero e proprio obbligo di trasferire. Tale clausola era stata espressamente qualificata dalle parti come elemento funzionale e indispensabile alla definizione della crisi coniugale. Tuttavia, il genitore obbligato non aveva successivamente collaborato alla stipula dell’atto notarile definitivo, rendendo necessario il ricorso al giudice da parte dell’altro genitore, in rappresentanza del minore.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, richiamando l’orientamento ormai consolidato secondo cui gli accordi patrimoniali inseriti nelle condizioni di separazione o divorzio possono prevedere non solo attribuzioni dirette di beni, ma anche obblighi futuri di trasferimento. In tali ipotesi, l’accordo non assume natura donativa: la sua causa va individuata nella regolazione complessiva dei rapporti economici familiari e, in particolare, nell’adempimento degli obblighi di mantenimento verso i figli. Proprio per questa ragione, quando il bene risulta determinato con sufficiente precisione, l’obbligo assunto può essere tutelato mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Nel caso concreto, il giudice ha valorizzato la chiarezza dell’impegno assunto nel procedimento di divorzio, la compiuta identificazione catastale degli immobili e la funzione dell’accordo rispetto alla tutela del figlio minore. Nel corso del giudizio sono stati inoltre acquisiti l’autorizzazione del Giudice Tutelare, necessaria per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti il minore, e la documentazione attestante la conformità catastale dei beni, requisito verificato ai fini della pronuncia di trasferimento.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda e ha disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile dal genitore obbligato al figlio minore, rappresentato dall’altro genitore. La sentenza ordina anche la trascrizione nei registri immobiliari e condanna il convenuto, rimasto contumace, alla rifusione delle spese di lite. La decisione conferma dunque la piena efficacia degli accordi familiari che, nell’ambito della separazione o del divorzio, prevedano attribuzioni patrimoniali in favore dei figli come modalità di soddisfacimento degli obblighi di mantenimento.


Rif. Leg. artt. 320, 1362, 2932 cod. civ.; art. 127-ter c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria