Spese di lite
Corte d'Appello di Napoli, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, Sentenza 27 luglio 2026 n. 5521, Presidente Relatore Dott.ssa Efisia Gaviano
Spese di lite - Compensazione — Principio di causalità — Gravi ed eccezionali ragioni – Condizioni
Rif. Leg. Art. 92 c.p.c.
Premesso che l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, da individuarsi in via interpretativa e non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", rilevato altresì che il criterio essenziale rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, non ricorre tale circostanza qualora il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio sia stato introdotto senza documentazione riguardante l’appena raggiunta indipendenza economica del figlio, la cui posizione lavorativa e contributiva è stata appurata solo nel corso del processo, introdotto in difetto di preventiva comunicazione al fine di favorire un eventuale accordo e senza condotte ostative da parte del convenuto rimasto contumace.
È pertanto legittima la piena compensazione delle spese di lite.
editor: Fossati Cesare
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