Violenza sessuale su minore in ambito familiare

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 28 agosto 2026 n. 32276 – Pres. Andreazza, Cons. Rel. Macrì

Violenza sessuale su minore in ambito familiare: soggezione psicologica, attendibilità della persona offesa e limiti del giudizio di legittimità

Violenza sessuale – Minore - Persona offesa - Attendibilità dichiarativa - Consenso - Soggezione psicologica - Ambito familiare - Aggravanti speciali - Aggravante per fatto commesso in danno di minore infraquattordicenne grave pregiudizio - Disturbo post-traumatico da stress - Giudizio di legittimità- Perizia psichiatrica

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 28 agosto 2026 n. 32276 – Pres. Andreazza, Cons. Rel. Macrì per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale ai danni di minore, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa, ove sorretta da motivazione completa, coerente e immune da manifeste illogicità, non può essere rivalutata in sede di legittimità mediante la prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio.
La condizione di soggezione psicologica, sudditanza familiare, timore di ritorsioni e fragilità emotiva della vittima è incompatibile con un consenso libero e paritario agli atti sessuali, anche quando emergano condotte ambivalenti o successive richieste sessuali della persona offesa. Sono inoltre configurabili le aggravanti speciali dell’art. 609-ter cod. pen. quando le condotte siano iniziate prima del compimento del quattordicesimo anno di età e, per la loro reiterazione o gravità, abbiano cagionato al minore un grave pregiudizio, desumibile anche dal disturbo post-traumatico e da manifestazioni autolesive o suicidarie.
 
La vicenda trae origine dalla segnalazione del “Telefono Azzurro” alla Procura della Repubblica, dopo che un diciassettenne aveva riferito pensieri suicidari e rapporti sessuali subiti, sin dall’età di undici-tredici anni, da parte dello zio acquisito, anche nella cornice del rapporto sportivo, essendo l’imputato suo allenatore di pallamano. Il minore aveva ricondotto la protrazione degli abusi a minacce, senso di colpa, timore di perdere la famiglia adottiva e condizioni di soggezione psicologica. I genitori e alcuni amici avevano confermato le confidenze ricevute; lo psicologo aveva rilevato un disturbo post-traumatico da stress. L’imputato aveva ammesso incontri sessuali con il nipote, negando però violenza o costrizione e sostenendo la tesi del consenso.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi relativi alla credibilità della persona offesa, ai riscontri probatori, alle aggravanti, alla provvisionale e alla mancata rinnovazione della perizia psichiatrica. I giudici di merito avevano valutato diffusamente le contraddizioni e le reticenze del minore, spiegandole alla luce della difficoltà di elaborazione della vicenda, del contesto familiare e della pressione psicologica esercitata dall’imputato. La Cassazione ha ribadito che il giudice di legittimità non può sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella plausibile e logicamente motivata dei giudici di merito.
 
Violenza sessuale – Minore - Persona offesa - Attendibilità dichiarativa - Consenso - Soggezione psicologica - Ambito familiare - Aggravanti speciali - Aggravante per fatto commesso in danno di minore infraquattordicenne grave pregiudizio - Disturbo post-traumatico da stress - Giudizio di legittimità- Perizia psichiatrica – Rif. Leg. artt. 148, 609-ter, primo comma, n. 1, 609-ter cod. pen., primo comma, n. 5-sexies cod. pen.; artt. 606, comma 1, lett. e), e 616 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria