Elusione del provvedimento civile e condotte fraudolente o simulate - Cass. Pen., Sez. VI, sent.16 luglio 2026 n. 32971

Affidamento dei minori: l’elusione del provvedimento civile richiede condotte fraudolente o simulate e non si identifica con il mero inadempimento

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 16 luglio 2026 n. 32971 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Licci per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento dei minori, la condotta di elusione prevista dall’art. 388, comma 2, c.p. non può essere ravvisata nel solo inadempimento o nella mera mancata collaborazione del genitore tenuto a consentire l’esercizio del diritto di visita, occorrendo invece l’accertamento di atti fraudolenti o simulati, ovvero di comportamenti connotati da mala fede e funzionali a sottrarsi all’attuazione del provvedimento. Ne consegue che, ove il provvedimento civile disciplini i rapporti genitoriali in termini generici e presupponga un accordo tra i genitori, il giudice di merito deve indicare gli specifici elementi dai quali desumere l’elusione, distinguendola dalla semplice inosservanza, nonché chiarire se l’esecuzione implichi un facere infungibile dell’obbligato.

La Corte di appello di Napoli, riformando solo in parte la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva ridotto a due mesi di reclusione la pena inflitta all’imputata per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., ritenendo che ella avesse eluso il provvedimento civile volto a regolare i rapporti tra il padre e il figlio minore. Secondo la difesa, il provvedimento del giudice civile non fissava giorni precisi di visita, ma si limitava a prevedere due incontri infrasettimanali e un fine settimana alternato, così richiedendo necessariamente un accordo tra i genitori. In tale contesto, la condotta contestata avrebbe potuto al più integrare un inadempimento, non già un’elusione penalmente rilevante.
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando l’orientamento più recente secondo cui il reato non si configura per effetto della mera inosservanza del provvedimento sull’affidamento, essendo necessario accertare condotte fraudolente, simulate o comunque caratterizzate da mala fede. La Corte territoriale, invece, si era limitata a valorizzare la necessaria collaborazione della madre senza individuare concrete modalità elusive diverse dal semplice inadempimento e senza spiegare se l’attuazione del provvedimento implicasse un facere infungibile. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo fondato sul bis in idem, perché proposto per la prima volta in cassazione e implicante accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Le ulteriori doglianze sulla particolare tenuità del fatto e sulla pena sono rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
 
Affidamento dei minori - Diritto di visita - Elusione del provvedimento del giudice civile - Mero inadempimento - Atti fraudolenti o simulati - Rif. Leg. artt. 81, 131-bis, 388, comma 2, 649 cod. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria