Persona offesa e persistenza delle esigenze cautelari nei maltrattamenti - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2 settembre 2026 n. 32652
Silenzio della persona offesa e persistenza delle esigenze cautelari nei maltrattamenti in famiglia
Sabato, 5 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
| Maltrattamenti e stalking
In tema di misure cautelari applicate per il delitto di maltrattamenti in famiglia, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura né dalla sola intenzione dell’imputato di intraprendere un percorso di recupero, occorrendo elementi concreti e sintomatici di un effettivo mutamento della situazione inizialmente apprezzata. La mancata opposizione o il silenzio della persona offesa, chiamata a interloquire sulla richiesta di sostituzione della misura, costituisce esercizio di una mera facoltà e non può essere interpretato come indice di insussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, la cui valutazione resta rimessa al giudice sulla base delle circostanze del fatto, della personalità dell’imputato e della condotta tenuta, specie nei reati abituali connotati da vulnerabilità della vittima.
L’imputato, condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen., aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di una cugina. Il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello contro il diniego della sostituzione, ritenendo persistenti le esigenze cautelari e inidonea la misura domiciliare; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando gli artt. 275 e 616 cod. proc. pen. e l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Maltrattamenti in famiglia - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Arresti domiciliari - Esigenze cautelari - Pericolo concreto e attuale di reiterazione; persona offesa - Silenzio della vittima - Vulnerabilità della vittima - Percorso di recupero - - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; art. 275 e 616 cod. proc. pen.; art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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