Stato detentivo e gratuito patrocinio - Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 settembre 2026, n. 32860

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di "reddito familiare" di cui all'art. 76, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non può essere interpretato in senso meramente formalistico, né rigidamente ancorato al dato della coabitazione, dovendo, invece, essere ricostruito alla luce di una nozione sostanziale di convivenza, idonea a intercettare situazioni di reale collegamento economico e solidaristico tra i componenti del nucleo familiare.

Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 settembre 2026, n. 32860; Pres. Cappello, Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la mera allegazione dello stato detentivo del richiedente per dimostrare l'automatica scissione dal nucleo familiare di riferimento, essendo, invece, necessario verificare se, nel periodo considerato, sussistano ancora legami economici rilevanti e potenzialmente idonei ad integrare la base reddituale complessiva da valutare ai fini dell'ammissione.

Diritto penale della famiglia – Gratuito patrocinio – Convivenza familiare – Stato detentivo; Rif. Leg. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

editor: Ferrandi Francesca