Maltrattamenti e costituzione di parte civile del minore - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 31 agosto 2026 n. 32447

Maltrattamenti in famiglia e ultrattività della costituzione di parte civile del minore divenuto maggiorenne

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 31 agosto 2026 n. 32447 - Pres. Costanzo, Cons. Rel. Paternò Raddusa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel processo penale, la costituzione di parte civile effettuata nell’interesse del minore per il tramite del curatore speciale conserva efficacia anche dopo il raggiungimento della maggiore età della persona offesa, poiché la pretesa risarcitoria resta imputata al rappresentato ai sensi dell’art. 76 cod. proc. pen.; il sopravvenuto venir meno della rappresentanza non incide sulla posizione processuale della parte civile finché il rappresentato non intervenga personalmente, subentrando al rappresentante, ovvero non revochi la costituzione nelle forme previste dall’art. 82 cod. proc. pen.
In tema di maltrattamenti in famiglia, risponde del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. il genitore che, consapevole delle reiterate violenze e vessazioni subite dal figlio minore ad opera del convivente, ometta di impedirle e concorra, anche con proprie condotte violente, alla protrazione dell’abituale contesto maltrattante, restando esclusa la riconducibilità del fatto all’abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 cod. pen. quando le condotte, per intensità, reiterazione e contenuto lesivo, siano incompatibili con finalità educative o correttive.
 
La vicenda riguarda la responsabilità di A.A. per le condotte di maltrattamento poste in essere ai danni del figlio minore B.B., in concorso con il compagno convivente C.C., separatamente giudicato. La Corte d’appello di Bologna, dichiarata la prescrizione del reato di lesioni personali, ha confermato la responsabilità dell’imputata per i maltrattamenti aggravati e rideterminato la pena in anni due e mesi tre di reclusione. Il ricorso per cassazione ha dedotto, tra l’altro, il difetto di rappresentanza del curatore speciale della parte civile divenuta maggiorenne, l’insufficienza della prova sulla consapevolezza dell’imputata, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 571 cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche, l’entità della pena e della provvisionale. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze e condannando la ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
 
Maltrattamenti in famiglia - Rappresentanza processuale del minore - Curatore del minore - Costituzione di parte civile - Rif. Leg. artt. 572, comma 2, 582, 585 e 571 cod. pen.; artt. 76, 77, 82, 178, lett. c), 182 e 530, comma 2, cod. proc. pen.;  artt. 75, 182 e 300 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria