Inammissibili in cassazione le censure rivalutative del merito in materia di funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, prova dell'apporto coniugale e reddito della nuova convivente - Cass. Civ., Sez. I, ord.17 luglio 2026 n. 23410

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 luglio 2026 n. 23410 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando la violazione dell'art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, non individui un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma di legge né specifichi quale criterio legale la corte territoriale abbia violato, ma si limiti a prospettare una diversa ricostruzione fattuale e una diversa valutazione del materiale probatorio, è inammissibile per difetto di pertinenza con il paradigma del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quale definita da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, non può essere invocata in sede di legittimità al fine di ottenere una nuova ponderazione degli elementi istruttori relativi all'apporto economico, personale e professionale del coniuge richiedente alla vita familiare.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è configurabile allorché il ricorrente si limiti a richiamare genericamente una pluralità di documenti — quali atti notarili, verbali di udienza presidenziale, documentazione bancaria e consulenze contabili — senza esporre il contenuto specifico di ciascuna prova, senza individuare il fatto storico decisivo che essa avrebbe dimostrato e senza chiarire il nesso causale tra tale fatto e la decisione impugnata; la censura così formulata si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
In materia di mantenimento del figlio minore e di ripartizione delle spese straordinarie, il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata — la quale abbia giustificato la conferma dell'assegno in misura invariata con l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il genitore obbligato — e che risulti generico in ordine al dedotto incremento reddituale del medesimo genitore, senza indicare dove tale circostanza fosse stata specificamente allegata nel giudizio di appello, è inammissibile; parimenti inammissibile è la contestazione della ripartizione paritaria delle spese straordinarie che si risolva in una diretta rivalutazione del fatto senza confrontarsi con la complessiva cornice reddituale degli ex coniugi posta a fondamento della decisione.
Il reddito della nuova convivente del genitore obbligato rileva esclusivamente in negativo ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio del precedente rapporto: esso incide, riducendola, sulla capacità contributiva del genitore qualora la convivente sia priva di redditi propri, mentre, nel caso in cui la nuova convivente percepisca redditi autonomi, l'effetto si esaurisce nell'escludere l'esonero del genitore dall'obbligo di contribuire al mantenimento del nuovo nato, senza che di tale circostanza possa avvantaggiarsi, per ciò solo, il figlio del precedente rapporto.

 
Divorzio – Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile - Ripartizione proporzionale spese straordinarie per i figli – Inammissibilità del ricorso - Omesso esame fatto decisivo - Rivalutazione del merito - Giuramento decisorio - Prova testimoniale - Onere della prova - Rif. Leg. artt. 156, 1362, 2697, 2733 e 2735 cod. civ.; artt. 115, 116, 233, 244, 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, 380-bis.1, 437, comma 2, c.p.c.; art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

editor: Cianciolo Valeria