Misure cautelari per maltrattamenti e violenza sessuale su minore: inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari - Cass. Pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2026 n. 21934

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 12 giugno 2026 n. 21934 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Badas per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che confermi l’applicazione di misure coercitive per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno di minore è inammissibile quando, pur deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari già valutati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità resta infatti limitato alla verifica della congruità, non manifesta illogicità e non contraddittorietà della motivazione, senza potersi estendere alla rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa o dei dichiaranti, né alla diversa comparazione del materiale investigativo. Le dichiarazioni della persona offesa, anche se non corroborate da riscontri esterni, possono fondare il giudizio cautelare ove siano sottoposte a verifica rigorosa di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
Nei maltrattamenti, l’eventuale reciprocità di condotte conflittuali non esclude il reato quando emerga un assetto relazionale non paritario, con condotte abituali, vessatorie e prevaricatrici. È altresì sufficiente, ai fini motivazionali, che il tribunale del riesame fornisca una risposta congrua ed efficace alle deduzioni difensive, anche mediante richiamo all’ordinanza genetica, non essendo richiesta un’analisi minuta e “certosina” di ogni fonte di prova.
 
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva confermato, in sede di riesame, le misure cautelari del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di comunicazione con le persone offese nei confronti di un indagato per maltrattamenti ai danni della moglie convivente, aggravati dalla presenza di minori, e per violenza sessuale in danno di una minore infraquattordicenne. L’indagato ricorreva per cassazione contestando la gravità indiziaria, l’attendibilità delle dichiarazioni della moglie e delle minori, l’abitualità delle condotte, la sufficienza della motivazione e l’attualità delle esigenze cautelari. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito cautelare e che l’ordinanza impugnata aveva motivato in modo congruo sia sul quadro indiziario sia sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione.

Maltrattamenti in famiglia - Violenza sessuale su minore - Dichiarazioni della persona offesa - Attendibilità - Misure cautelari personali- Gravi indizi di colpevolezza; - Litigiosità di coppia - Abitualità delle condotte - Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione - Inquinamento probatorio – Rif. Leg. artt. 572, 609-bis, 609-ter cod. pen.; artt. 192, 273, 274, 275, 280, 292, 581, 591, 606 e 616 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria