Stalking: quando e come si configura l’evento tipico? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 03 settembre 2026, n. 32837
L'art. 612-bis cod. pen. configura gli eventi tipici in termini alternativi, sicché è sufficiente che le condotte reiterate di minaccia, molestia o violenza cagionino un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero ingenerino un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero costringano la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita: non è necessario che si verifichino tutti i detti eventi.
Nel delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. l'evento tipico è configurato in forma alternativa (grave e perdurante stato di ansia/paura; fondato timore per l'incolumità; alterazione delle abitudini di vita) e può essere desunto non solo da dati clinici, ma dall'insieme delle condotte, dalla loro durata e intensità, nonché dagli effetti sulla vita quotidiana della vittima. Fatti successivi al periodo formalmente contestato (quali il trasferimento di residenza o di sede di lavoro) possono essere legittimamente valutati come ulteriori indici confermativi di un evento già perfezionatosi entro il tempus criminis, purché la prova dell'evento risulti già integrata sulla base delle condotte rientranti nel periodo oggetto di imputazione.
Stalking – Evento tipico – Condotta rilevante - Elementi del reato; Rif. Leg. Art. 612 bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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