Abusi sessuali su minore: credibilità della vittima, linearità del racconto e annullamento parziale per insufficiente motivazione sulle attenuanti generiche - Cass. Pen., Sez. III, sent. 13 maggio 2026 n. 17121

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13 maggio 2026 n. 17121 – Pres. Andreazza, Cons. Rel. Zunica per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di cassazione relativo a reati sessuali su minore, la valutazione della credibilità della persona offesa, quando fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti di prova acquisite, resiste alle censure difensive che sollecitano una diversa e parziale lettura del materiale probatorio, operazione non consentita al giudice di legittimità. Tuttavia, la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. deve essere adeguatamente motivata, non essendo sufficiente una valutazione stringata e generica, bensì richiedendosi un esame puntuale dei profili specificamente dedotti dalla difesa, quali l'assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale, la distanza temporale dei fatti e l'assenza di significative ripercussioni psichiche nella vittima.


Una vicenda di straordinaria gravità, che tocca le corde più sensibili della tutela dell'infanzia, è stata sottoposta al vaglio della Corte di cassazione. A.A., zio materno della minore B.B., era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Latina a sette anni e sei mesi di reclusione per una serie di abusi sessuali perpetrati ai danni della nipote, allora bambina, nel corso di diversi anni fino al luglio 2018.
La delicatezza della vicenda induce a soprassedere sulla minuta riproduzione delle condotte contestate la cui gravità è di per sé evidente e tale da suscitare una netta riprovazione, trattandosi di fatti ascritti a danno di una minore.
In cassazione, la difesa aveva contestato il giudizio di colpevolezza sotto molteplici profili, lamentando incoerenze nel racconto della vittima, l'insufficienza della prova e la mancata considerazione di elementi psicologici. La Corte suprema ha rigettato tali censure, confermando l'irrevocabilità della condanna. Tuttavia, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, riscontrando una lacuna motivazionale nella sentenza impugnata, e ha pertanto annullato il provvedimento con rinvio limitatamente a questo profilo.
 
Diritto penale - Abusi sessuali su minore - Credibilità della persona offesa - Incidente probatorio - Linearità del racconto – Circostanze attenuanti generiche - Rif. Leg. artt. 62-bis, 609-bis, 609-quinquies cod. pen.; artt. 533 e 624 cod. proc. pen. 

editor: Cianciolo Valeria