Violazione degli obblighi di assistenza familiare, omesso assegno al coniuge separato e stato di bisogno - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 14 settembre 2026 n. 33516
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore del coniuge integra il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. soltanto quando il giudice accerti specificamente che, per effetto dell’inadempimento, siano in concreto venuti a mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza. A tal fine, lo stato di bisogno non può essere desunto dal mero mancato pagamento dell’assegno, né possono essere applicati i diversi presupposti dell’art. 570-bis cod. pen., ma devono essere valutate tutte le risorse effettivamente disponibili alla persona offesa, comprese le attività lavorative e le fonti di reddito anche potenziali; la disponibilità di un bene improduttivo può escludere il requisito quando l’improduttività dipenda da una libera scelta dell’avente diritto o il reddito ricavabile sia sufficiente a rimuovere il bisogno. Per “mezzi di sussistenza” devono intendersi, oltre a vitto e alloggio, anche quanto occorra, in misura contenuta e rapportata alle condizioni economiche e al regime di vita dell’obbligato, per soddisfare le complementari esigenze della vita quotidiana.
L’imputato era stato condannato per avere omesso il versamento dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice civile in favore della moglie separata, con conferma in appello anche delle statuizioni civili. Nel ricorso deduceva, tra l’altro, l’assenza dello stato di bisogno della coniuge, titolare di una quota dell’abitazione e già impegnata in attività lavorative, nonché la propria impossibilità di adempiere per gli oneri sostenuti in favore dei figli e della madre invalida. Denunciava inoltre che la Corte territoriale avesse motivato richiamando la disciplina dell’art. 570-bis cod. pen., senza accertare gli elementi propri dell’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio, imponendo al giudice di merito di verificare specificamente lo stato di bisogno della sola moglie, la concreta mancanza dei mezzi di sussistenza e le risorse effettive o potenziali a sua disposizione.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Coniuge separato Omesso versamento dell’assegno di mantenimento - Mezzi di sussistenza - Stato di bisogno - Distinzione tra mantenimento e sussistenza - Disponibilità patrimoniali - Rif. Leg. artt. 570, secondo comma, n. 2, 570-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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