Sospensione condizionale della pena, maltrattamenti e percorso di recupero - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3 settembre 2026 n. 32807

Sospensione condizionale e percorso di recupero: l’impossibilità incolpevole esclude la revoca automatica

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 3 settembre 2026 n. 32807 - Pres. De Amicis, Cons. Rel. Di Geronimo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sospensione condizionale della pena concessa per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la subordinazione del beneficio, ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., alla partecipazione e al superamento di specifici percorsi di recupero costituisce condizione imposta dalla legge, sicché il giudice della cognizione non può ometterla in ragione dell’età avanzata o delle condizioni patologiche del condannato, né è tenuto a svolgere una valutazione anticipata sulla concreta possibilità di adempimento. L’eventuale inosservanza, tuttavia, non determina automaticamente la revoca del beneficio, dovendo il giudice dell’esecuzione verificare se il condannato abbia allegato e dimostrato un’impossibilità oggettiva di adempiere, preesistente o sopravvenuta e non imputabile alla sua condotta.

La Corte di appello confermava la condanna dell’imputato per maltrattamenti in famiglia, consistiti nella reiterata sottoposizione della moglie a minacce, offese e manifestazioni di gelosia lesive della dignità, concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero. L’imputato, ultraottantenne e affetto da morbo di Parkinson e tumore allo stomaco, deduceva, tra l’altro, l’incompatibilità delle proprie condizioni con il programma prescritto. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto obbligatoria l’apposizione della condizione da parte del giudice della cognizione e ha individuato nel giudizio di esecuzione la sede per far valere l’impossibilità incolpevole di adempiere, ostativa alla revoca automatica del beneficio. Ha altresì ribadito che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. non richiede la riduzione della vittima in stato di soggezione, essendo sufficiente l’abitualità di condotte vessatorie idonee a provocare sofferenze, privazioni o umiliazioni.

Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Abitualità delle condotte vessatorie - Capacità di resistenza della persona offesa - Sospensione condizionale della pena - Percorsi di recupero - Condizione obbligatoria - Impossibilità oggettiva e incolpevole - Giudice dell’esecuzione - Revoca del beneficio – Rif. Leg. art. 165, quinto comma, 168, 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria