Maltrattamenti in famiglia: concorso con i reati-fine e aggravante teleologica - Cass. Pen., Sez. III, sent. 9 settembre 2026 n. 33211
Sabato, 12 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., quale reato abituale connotato da un’autonoma dimensione offensiva unitaria, reiterata e progressiva, concorre con i singoli reati commessi ai danni della persona offesa — tra cui violenza sessuale, estorsione, furto, lesioni e danneggiamento — quando le relative condotte conservino anche soltanto parziale autonomia e non coincidano integralmente con gli atti vessatori; l’assorbimento resta circoscritto all’ipotesi di piena coincidenza e integrale strumentalità delle condotte.
L’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. è configurabile anche nel concorso formale, non richiedendo alterità materiale delle azioni, purché sia accertata la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione o al consolidamento dell’altro. Inoltre, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro la condanna resa in giudizio abbreviato si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., quando l’imputato abbia contestualmente appellato, prevalendo tale disciplina sulla preclusione dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la distinta rilevanza dei maltrattamenti rispetto ai reati sessuali, patrimoniali, lesivi e di danneggiamento inseriti in un sistematico contesto di sopraffazione della convivente, nonché la conversione dell’impugnazione del Procuratore generale).
L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per maltrattamenti ai danni della convivente e per ulteriori delitti commessi nel medesimo contesto: violenza sessuale, plurime estorsioni, furto, danneggiamenti e lesioni. La Corte di appello, investita anche dell’impugnazione del Procuratore generale convertita ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., aveva riconosciuto la pluralità degli episodi estorsivi unificati dalla continuazione e aumentato la pena. Nel ricorso per cassazione la difesa aveva dedotto, tra l’altro, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, assorbimento dei maltrattamenti nei reati concorrenti, errata qualificazione delle condotte predatorie, illegittimità della conversione dell’impugnazione del pubblico ministero, insussistenza dell’aggravante teleologica ed erronea applicazione della disciplina dell’aberratio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure generiche o manifestamente infondate e confermando l’autonomia offensiva del reato abituale, la configurabilità del concorso e del nesso teleologico, nonché la correttezza della conversione dell’impugnazione.
Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Reato abituale - Concorso di reati – Assorbimento - Autonomia offensiva - Violenza sessuale – Estorsione – Furto - Lesioni personali - Danneggiamento - Aggravante teleologica - Dolo eventuale - Aberratio delicti - Correlazione tra accusa e sentenza - Giudizio abbreviato - Conversione dell’impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Rif. Leg. artt. 61, primo comma, n. 2), 81, secondo comma, 82, 83, 572, 576, primo comma, n. 5), 582, 585, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 5-quater), 624, 628, 629, 635 cod. pen.; artt. 443, comma 3; 516, 519; 521, comma 2, 580, 606, 616 c.p.p.; art. 25, secondo comma Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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