Violenza sessuale subita da minore: escluso l’interesse della parte civile sulle spese se il danno è già integralmente liquidato e risarcito - Cass. Pen., Sez. III, sent. 12 maggio 2026 n. 17088

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 12 maggio 2026 n. 17088 – Pres. Liberati, Cons. Rel. Galanti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale subita da minore, difetta l’interesse della parte civile a partecipare al giudizio di impugnazione avente ad oggetto il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p., qualora il danno derivante dal reato sia stato già integralmente liquidato dal giudice penale e successivamente integralmente corrisposto dall’imputato, senza rimessione al giudice civile per ulteriori determinazioni; in tal caso, infatti, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non è idoneo a incidere sull’entità del risarcimento spettante alla minore persona offesa, con conseguente illegittimità della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., resta fermo che la riparazione deve essere integrale e che la congruità della somma offerta rispetto al danno, anche non patrimoniale, subito dalla minore è rimessa all’apprezzamento del giudice.
 
La Corte ribadisce che, anche nei reati di violenza sessuale in danno di minore, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. richiede una riparazione integrale del danno.
Ne consegue che non basta una somma genericamente offerta dall’imputato; l’offerta deve essere idonea a coprire l’intero pregiudizio;
quando il danno comprende una componente non patrimoniale, la verifica della congruità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso concreto l’offerta iniziale di Euro 5.000,00 è stata ritenuta non satisfattiva; il danno sofferto dalla minore, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla particolare incidenza sulla sua persona, è stato successivamente liquidato in Euro 50.000,00; il ricorrente non ha fornito specifici elementi per dimostrare che l’offerta originaria fosse già integralmente satisfattiva.
La Corte distingue correttamente tra:
interesse astratto della parte civile a questioni che possano incidere sul danno;
interesse concreto e attuale, richiesto perché essa possa legittimamente partecipare al giudizio.
Nel caso di specie, tale interesse è stato escluso perché:
il danno subito dalla minore era stato già integralmente liquidato dal giudice penale;
non vi era stata alcuna rimessione al giudice civile per ulteriori determinazioni;
l’imputato aveva già integralmente pagato la somma dovuta.
Pertanto, anche se l’impugnazione avesse avuto esito favorevole sull’attenuante, ciò non avrebbe inciso in alcun modo sul risarcimento spettante alla minore.
 
Violenza sessuale ai danni di minore - Attenuante del risarcimento del danno - Riparazione integrale - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Parte civile - Interesse a partecipare all’impugnazione - Spese di parte civile - Risarcimento già integralmente corrisposto – Rif. Leg. artt. 61, n. 11, 62, n. 6, 81, 133, 609-bis e 609-ter cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria