Affidamento esclusivo e decorrenza “pro futuro” dell’aumento del mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 maggio 2026 n. 13676

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 maggio 2026 n. 13676 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di affidamento e mantenimento dei figli minori, qualora l’aumento del contributo posto a carico di un genitore costituisca diretta conseguenza della sopravvenuta statuizione di affidamento esclusivo all’altro genitore, fondata sul venir meno della concreta capacità di cura del primo e sulla prevalente convivenza del minore con il genitore affidatario, i relativi effetti economici decorrono solo dal provvedimento che dispone la modifica, e non dalla data della domanda; ciò in quanto la statuizione sull’affidamento esclusivo ha natura costitutiva e produce effetti per il futuro, con conseguente inapplicabilità del principio secondo cui la revisione del contributo di mantenimento decorre dalla domanda quando si tratti della mera dichiarazione di un obbligo già inerente allo status genitoriale. Né può riconoscersi una decorrenza anticipata in difetto di concreta allegazione e prova di maggiori spese sostenute anteriormente alla decisione.

La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, l’aumento del contributo al mantenimento non derivava semplicemente da una diversa quantificazione di un obbligo già esistente, ma era strettamente connesso al nuovo assetto dell’affidamento e della collocazione del minore.
L’affidamento esclusivo produce effetti costitutivi e, per sua natura, opera per il futuro.
Di conseguenza, anche le ricadute economiche immediatamente dipendenti da tale nuova regolamentazione non possono retroagire alla data della domanda.
La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile, per diversità di fattispecie, il principio espresso da Cass. n. 4224/2021, secondo cui la revisione del contributo di mantenimento decorre dalla domanda, poiché quel principio riguarda ipotesi in cui la decisione giudiziale ha natura meramente dichiarativa di un obbligo connesso allo status genitoriale, non invece casi in cui l’aumento economico sia effetto di una nuova statuizione costitutiva sull’affidamento.
 
Affidamento esclusivo - Mantenimento del figlio minore - Decorrenza dell’aumento dell’assegno - Efficacia costitutiva del provvedimento - Effetti pro-futuro - Fatti sopravvenuti - Trasferimento del genitore - Assenza del padre - Prevalente collocazione presso la madre - Onere della prova delle maggiori spese – Rif. Leg. artt. 337-ter, 337-quater e 337-quinquies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria