Abbandono di persone minori o incapaci: il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 30 aprile 2026, n. 15660

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 30 aprile 2026, n. 15660; Pres. Di Nicola, Rel. Vergine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale. Inoltre, in tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali.



Diritto penale della famiglia - Abbandono di minori o incapaci - Dovere di custodia - Tipo di reato - Violenza sessuale - Dichiarazioni della minore vittima di violenza - Minori; Rif. Leg. Art. 591 c.p.

editor: Ferrandi Francesca