Il mancato ascolto del minore nel giudizio di separazione non determina nullità se è stato instaurato il procedimento di divorzio - Cass. Civ.., Sez. I, ord. 23 aprile 2026, n. 10859
Giovedì, 30 Aprile 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Addebito della separazione
| Mantenimento
| Mantenimento dei figli
| Minori
In tema di addebito della separazione, la prova del nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza grava sulla parte che richiede l'addebito. Il volontario allontanamento dal domicilio familiare, se non giustificato da una "giusta causa" ex art. 146 c.c., costituisce di per sé violazione del dovere di convivenza e può legittimare l'addebito, a meno che non sia dimostrata l'anteriorità della crisi coniugale. La valutazione delle risultanze probatorie (testimonianze e documenti) è riservata al giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non va oltre il "minimo costituzionale".
In materia di assegno di mantenimento per il figlio minore, la determinazione del contributo deve tenere conto del principio di perequazione, volto a garantire al minore il mantenimento di un tenore di vita analogo presso ciascun genitore, alla luce del divario reddituale tra le parti e dei tempi di permanenza. La valutazione equitativa del giudice di merito, basata sulle risultanze istruttorie e sull'interesse superiore del minore, non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
In ordine al mancato ascolto del minore e alla mancata nomina di un curatore speciale,tali censure sono inammissibili quando, nel corso del giudizio di separazione, sia già stato instaurato il parallelo giudizio di divorzio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dipotestas iudicandi del giudice della separazione. In tale contesto, la parte non ha interesse a dolersi dell'omissione, non potendo più ricevere una decisione utile dal giudice adito.
La vicenda ha origine davanti al Tribunale di Roma, che nel 2023 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie. Il Tribunale ha respinto la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla donna e ha stabilito un contributo per il figlio nella misura del 20% a carico della madre e dell'80% a carico del padre.
La moglie ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello di Roma, che nel 2024 ha parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo alla donna un assegno di mantenimento di 1.000 euro mensili a carico del marito, limitatamente al periodo compreso tra il 2018 (quando il figlio è stato collocato presso il padre a Milano) e il febbraio 2022 (quando il Tribunale di Milano ha emesso i provvedimenti provvisori in sede di divorzio).
Entrambe le parti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte.
Il marito ha contestato la quantificazione dell’assegno di mantenimento e la decorrenza degli effetti dell’addebito, lamentando anche un errore materiale nella sentenza di primo grado.
La moglie ha censurato l’addebito della separazione, il mancato ascolto del minore, la mancata nomina di un curatore speciale e l’insufficienza dell’assegno di mantenimento.
La decisione della Cassazione
La Prima Sezione Civile ha rigettato tutti i ricorsi, dichiarandoli in larga parte inammissibili o infondati.
In particolare, la Corte ha chiarito che:
la mancata audizione del minore e la mancata nomina del curatore speciale non possono essere contestate in Cassazione perché, nel frattempo, il giudizio di separazione era stato assorbito da quello di divorzio, con conseguente cessazione della materia del contendere;
la valutazione delle prove testimoniali e la determinazione dell’assegno di mantenimento sono riservate al giudice di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, se la motivazione è congrua e sufficiente;
la richiesta di correzione di un errore materiale non può formare oggetto di gravame in Cassazione, ma va proposta al giudice che ha emesso la sentenza.
Separazione personale tra i coniugi – Addebito - Mancato ascolto del minore – Nullità della sentenza e dell'intero procedimento- Rif. Leg. artt. 147, 156, 336 bis, 337 ter, 337-octies, 2033 cod. civ.; artt. 32 e 111 Cost.; art. 12 della Convenzione di New York; artt. 3 e 6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 20 marzo 2003 n. 77; art. 6 Cedu; art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3 e n. 4.
editor: Cianciolo Valeria
|
Domenica, 6 Settembre 2026
Contributo al mantenimento dei figli - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. ... |
|
Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783 |



