Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783

Le violenze fisiche e morali, in tema di separazione coniugale, costituiscono violazioni di tali gravità da essere di per sè idonee a determinare l'intollerabilità della convivenza e, pertanto, la pronuncia di addebito a carico dell'autore  








Martedì, 1 Settembre 2026
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
Cassazione, Sez. I Civ., Ord. 26.08.2026, n. 24783 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Separazione coniugale — Addebito — Violazioni dei doveri coniugali — Reiterati episodi di violenza fisica e morale — Prove – Nesso di causalità — Omesso esame — Vizio di motivazione

Rif. Leg. Art. 151 c.c.; Artt. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.

In tema di separazione personale dei coniugi, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni di gravità tale da ritenersi di per sé idonee a determinare l'intollerabilità della convivenza e a fondare la dichiarazione di addebito a carico del loro autore, integrando, gli episodi di violenza, evidenze che sono ontologicamente incompatibili con i doveri coniugali.
Incorre nel vizio motivazionale decisivo, rilevante ai sensi degli artt. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la pronuncia della Corte di merito che, nel ritenere la crisi "già irreversibile" e nel ricondurre le condotte dedotte dal ricorrente ad un quadro di mera conflittualità reciproca, non ha esaminato tali allegazioni né ha motivato sul rigetto delle relative istanze istruttorie, omettendo di verificare se i fatti dedotti - ove provati - fossero idonei a piegare l'esito del giudizio sull'addebito, così conducendo ad un diverso esito della controversia.

editor: Fossati Cesare