Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849
In tema di separazione coniugale con richiesta di addebito, l'ordinanza affronta il tema della prova delle violazioni addebitate e dei poteri officiosi del giudice in ordine ai provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli
Separazione con addebito – Prova – Dichiarazioni della parte onerata - Non contestazione – Provvedimenti relativi ai figli – Preclusioni – Decadenze – Poteri officiosi del giudice
Rif. Leg. Art. 473-bis.2 c.p.c; Art. 151 c.c.
In tema di addebito della separazione, non costituiscono di per sé prova delle violazioni addebitate le dichiarazioni della parte soggetta all'onere di cui all'art. 2697 c.c. né una lettera sottoscritta da tale parte e dal suo avvocato e inviata alla controparte prima del giudizio.
Peraltro, operando, il principio di non contestazione, solo in relazione alla condotta e alla linea difensiva effettivamente tenuta dalla parte costituitasi in giudizio, l'omessa risposta del marito alla lettera sottoscritta dalla moglie e dal suo avvocato è di per sé priva di valore probatorio, tanto più qualora nel corso del processo il marito abbia negato di aver "cacciato di casa" la moglie e abbia invece affermato che è stata la moglie a lasciare la casa familiare per poi non farvi più ritorno.
Le domande relative ad una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, sollecitando provvedimenti nell’interesse dei figli, vertono in materia di diritti indisponibili, e, come tali, non sono soggette a decadenza o preclusioni mentre il giudice potrebbe decidere anche ex officio.
editor: Fossati Cesare
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