PMA all’estero e doppia maternità: legittimo il riconoscimento del figlio nato in Italia anche da parte della madre intenzionale consenziente - Cass. Civ., Sez. I, sent. 5 marzo 2026 n. 4977

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 4977 – Pres. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di filiazione, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004 (Corte cost. n. 68 del 2025), è legittimo il riconoscimento del figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero da parte della donna che, pur non avendo partorito, abbia espresso il preventivo consenso informato al ricorso alla tecnica e all’assunzione della responsabilità genitoriale, sicché è illegittima la rettificazione dell’atto di nascita volta a rimuovere il riconoscimento di maternità effettuato ai sensi degli artt. 250 e 254 c.c., in quanto lesiva del diritto del minore all’identità personale e allo status filiationis sin dalla nascita.

Due donne, legate da stabile relazione affettiva e unite civilmente, ricorrevano in Spagna alla procreazione medicalmente assistita eterologa mediante tecnica ROPA, con fecondazione dell’ovocita di una delle partner e impianto nell’utero dell’altra, previa sottoscrizione di consenso informato congiunto.
La bambina nasceva in Italia e l’atto di nascita veniva inizialmente formato con l’indicazione della sola madre partoriente. Successivamente, la madre genetica procedeva al riconoscimento della figlia ex art. 250 c.c., con il consenso dell’altra madre, e l’ufficiale di stato civile annotava il riconoscimento sull’atto di nascita.
La Procura della Repubblica chiedeva la rettificazione dell’atto ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000, ritenendo illegittima la doppia maternità. La Corte d’Appello accoglieva la domanda, ordinando la cancellazione del riconoscimento.
La decisione veniva impugnata per cassazione; nelle more interveniva la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, che dichiarava l’illegittimità dell’art. 8 l. n. 40/2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento del figlio nato in Italia anche da parte della madre intenzionale consenziente.
La Corte di cassazione, pur confermando in astratto l’ammissibilità del procedimento di rettificazione promosso dal PM, afferma che, alla luce della nuova cornice costituzionale, il riconoscimento della madre intenzionale è conforme all’ordinamento e non può essere rimosso, poiché l’adozione in casi particolari ex art. 44 l. n. 184/1983 non garantisce una tutela equivalente né tempestiva allo status di figlio sin dalla nascita.
 
PMA - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Interesse superiore del minore – Diritti del figlio al riconoscimento giuridico dei rapporti genitoriali - Madre intenzionale che abbia prestato consenso informato alla PMA praticata all’estero - Annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita - Rettificazione dell’atto - Rif. Leg. artt. 147, 250, 254, 269, 316 cod. civ.; artt. 11, 12, 29, 30, 42, 45, 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; artt. 1 e 6 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli; artt. 8 e 9 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40; artt. 8 e 14 CEDU; artt. 2, 3, 30, 31, 117 Cost., art. 44 lett. d) della Legge 26 maggio 1984, n. 183; art. 24 della Carta di Nizza.

editor: Cianciolo Valeria