PMA: il consenso del partner può essere desunto per facta concludentia - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 giugno 2026, n. 21816

Mercoledì, 15 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Procreazione assistita
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 giugno 2026, n. 21816; Pres. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procreazione medicalmente assistita, anche eterologa e praticata all’estero, il consenso del partner alla PMA, rilevante ai fini dell’art. 9 legge 40 del 2004, può essere desunto per facta concludentia (partecipazione al progetto procreativo, riconoscimento del nato, esercizio costante della funzione genitoriale), sicché, accertata la sussistenza di tale consenso, è preclusa tanto al padre quanto alla madre l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
Nel giudizio ex art. 263 c.c., il minore è rappresentato in via autonoma dal curatore speciale, la cui legittimazione processuale perdura nei successivi gradi di giudizio e si estende ai subprocedimenti inerenti all'affidamento e al mantenimento; la parte genitore non può agire in cassazione "anche nell'interesse del minore" né sostituirsi alla curatrice speciale.


P.M.A - Consenso del partner alla PMA - Prova del consenso - Prova della filiazione - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità; Rif. Leg. Artt. 263, 2697 c.c., 8 CEDU, legge 40 del 2004

 

editor: Ferrandi Francesca