Accertamento giudiziale di paternità

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 23 luglio 2026 n. 23921 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi

Accertamento giudiziale di paternità: imprescrittibilità dell’azione del figlio e irrilevanza del ritardo ai fini della Verwirkung e dell’abuso del diritto


Dichiarazione giudiziale di paternità - Imprescrittibilità dell’azione – Figlio - Identità personale; Verità biologica - Status filiationisVerwirkung - Buona fede - Abuso del diritto - Ritardo nell’esercizio dell’azione - Effetti successori - Questione di legittimità costituzionale - Rifiuto di sottoporsi a CTU genetica - Valutazione del comportamento processuale

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 23 luglio 2026 n. 23921 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’azione proposta dal figlio è imprescrittibile ai sensi dell’art. 270, primo comma, c.c., sicché il suo esercizio, anche a distanza di lungo tempo dalla nascita, non può essere paralizzato mediante il richiamo alla teoria della Verwirkung, estranea ai diritti personalissimi e comunque non idonea ad incidere su un diritto processuale funzionale al riconoscimento di uno status di rango costituzionale. Né il ritardo nella proposizione della domanda integra, di per sé, abuso del diritto, quand’anche dall’accertamento dello status possano derivare riflessi patrimoniali o successori, poiché tali effetti restano ulteriori e distinti rispetto alla funzione propria dell’azione, diretta all’affermazione della verità biologica, dell’identità personale e della corretta collocazione familiare e sociale del figlio.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede un termine decadenziale per l’esercizio dell’azione da parte del figlio, spettando al legislatore ogni diversa modulazione temporale e prevalendo, nel quadro costituzionale, il diritto del figlio al riconoscimento del proprio status effettivo.
La controversia trae origine dall’azione promossa da una donna che, soltanto all’età di circa cinquant’anni, aveva appreso di non essere figlia biologica del padre anagrafico, marito della madre. Dopo avere ottenuto una pronuncia che escludeva la veridicità di quel rapporto di filiazione, ella aveva agito per l’accertamento giudiziale della paternità nei confronti del presunto padre biologico. Nei giudizi di merito la domanda era stata accolta; in particolare, il rifiuto ingiustificato del convenuto di sottoporsi alla consulenza immuno-ematologica era stato valutato, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., quale elemento favorevole alla fondatezza della pretesa.
Il presunto padre ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che l’azione avrebbe dovuto essere respinta in applicazione della teoria della Verwirkung e del principio di buona fede, poiché esercitata con grave ritardo e idonea a frustrare l’affidamento maturato nel tempo; dall’altro, che l’art. 270 c.c. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede un termine decadenziale per l’azione del figlio. La teoria della Verwirkung è una teoria di matrice tedesca secondo cui un diritto, pur non ancora prescritto, può non essere più tutelato se il titolare lo esercita dopo un lungo e colpevole silenzio, facendo nascere nella controparte un legittimo affidamento sul fatto che quel diritto non sarebbe più stato fatto valere La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l’imprescrittibilità dell’azione costituisce una scelta legislativa coerente con la tutela costituzionale dell’identità personale e biologica del figlio. Ha inoltre escluso che possano configurarsi abuso del diritto o sviamento della funzione dell’azione per il solo fatto che dall’accertamento dello status possano derivare conseguenze patrimoniali o successorie.

Dichiarazione giudiziale di paternità - Imprescrittibilità dell’azione – Figlio - Identità personale; Verità biologica - Status filiationisVerwirkung - Buona fede - Abuso del diritto - Ritardo nell’esercizio dell’azione - Effetti successori - Questione di legittimità costituzionale - Rifiuto di sottoporsi a CTU genetica - Valutazione del comportamento processuale – Rif. Leg. art. 263 e 270, 1 comma, c.c.; art. 116, secondo comma, c.p.c.; artt. 2, 3, 30 e 32 Cost.

 

editor: Cianciolo Valeria