Dichiarazione giudiziale di paternità e limiti della C.T.U. genetica

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 5 agosto 2026 n. 24450 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Pazzi

Dichiarazione giudiziale di paternità: la mera presenza di consanguinei del convenuto non impone una comparazione genetica in assenza di una concreta allegazione di paternità alternativa



Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza tecnica genetico-ematologica - Allegazioni di parte - Thema decidendum - Consanguinei correlati - Ipotesi alternativa di paternità - Onere della prova - Accertamento dello status

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 5 agosto 2026 n. 24450 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica genetico-ematologica, pur costituendo mezzo istruttorio officioso di particolare rilievo ai fini dell’accertamento della verità biologica, resta circoscritta al thema decidendum risultante dalle allegazioni delle parti. Ne consegue che la mera esistenza di consanguinei maschi del convenuto non è, di per sé, idonea a ridimensionare il valore probabilistico dell’indagine genetica né impone al consulente una comparazione con ipotesi alternative di paternità, ove tali ipotesi non siano state concretamente dedotte nel processo mediante l’indicazione di un possibile padre alternativo.

La controversia trae origine da una precedente sentenza del Tribunale di Forlì, ormai passata in giudicato, che aveva escluso la paternità di C.C. nei confronti di D.D. Successivamente B.B., quale erede del padre D.D. e rappresentata dalla madre, aveva agito per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità di A.A. nei confronti di D.D.; il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello di Bologna l’aveva accolta, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica, che indicavano una probabilità di paternità pari al 99,99%.
Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello sostenendo che la C.T.U. avrebbe dovuto considerare la presenza di altri fratelli maschi consanguinei e correlati, poiché tale circostanza avrebbe potuto abbassare il valore statistico del rapporto di paternità. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare un fatto storico decisivo e avrebbe indebitamente fatto gravare sul convenuto l’onere di indicare un padre alternativo.
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che il dato decisivo non è la semplice presenza di consanguinei, ma la concreta prospettazione di una diversa ipotesi di paternità, mai formulata nel giudizio. Il consulente tecnico, infatti, può accertare i fatti necessari a rispondere ai quesiti affidatigli, ma non può estendere l’indagine a ipotesi meramente astratte o speculative, estranee alle allegazioni delle parti. In assenza di una specifica deduzione di paternità alternativa, la Corte d’appello ha correttamente limitato l’esame peritale al rapporto dedotto in causa e ha fondato la decisione sulle conclusioni della C.T.U. relative alla paternità di A.A.
 
Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza tecnica genetico-ematologica - Allegazioni di parte - Thema decidendum - Consanguinei correlati - Ipotesi alternativa di paternità - Onere della prova - Accertamento dello status – Rif. Leg. artt. 269 e 2697cod. civ.; art. 115, 116, 360, comma 1, nn. 4 e 5, 380-bis.1 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria