In materia di separazione personale dei coniugi, il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come errori di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., mirino in realtà a rimettere in discussione l’accertamento delle condotte violative dei doveri coniugali poste a fondamento della pronuncia di separazione con addebito, ovvero a sollecitare una nuova valutazione di fatti, prove o vizi processuali attinenti ai gradi di merito. L’errore revocatorio rilevante deve infatti consistere in una svista percettiva immediata ed obiettiva, risultante dal solo confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni al giudizio di legittimità, restando escluse le doglianze relative a valutazioni giuridiche o a questioni già oggetto di esame e decisione.
A.A. proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte d’appello confermativa della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, fondato sull’accertamento di violenze fisiche e morali in danno della moglie.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che nessuna delle doglianze prospettate integrava un errore di fatto revocatorio nei termini rigorosi richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite. In particolare, è stato ribadito che l’errore revocatorio non può riguardare valutazioni giuridiche, apprezzamenti delle risultanze probatorie, né vizi processuali attinenti al giudizio di merito, e deve emergere con evidenza assoluta e immediatezza dagli atti del solo giudizio di cassazione.
Separazione con addebito - Processo civile - Ricorso per revocazione – Errore di fatto - Inammissibilità del ricorso per revocazione – Rif. Leg. artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.