La rinuncia alla domanda di addebito in comparsa conclusionale non incide sulle spese. Cass. sez. I civ. ord. 5 febbraio 2026, n. 2408
Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle spese di lite, rimanendo appannaggio del giudice del merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite. Ne consegue che anche quando il procedimento non sia giunto a conclusione con sentenza, non potendosi perciò aver riguardo alla soccombenza, la parte evocata in giudizio, che abbia svolto attività processuale, ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese per l'attività svolta nei confronti della parte che le ha causate. Peraltro, qualora sia formulata in comparsa conclusionale, la rinuncia alla domanda di addebito non incide sulla liquidazione delle spese in ragione del principio di causalità, atteso che in tale contesto l'attività difensiva è stata già esercitata nella sua interezza.
Rif. Leg. Art. 151, 337-ter, 337-sexies c.c.; Artt. 91,92 c.p.c.
Separazione dei coniugi – Contributo al mantenimento dei figli – Assegnazione della casa coniugale – Mutamento delle condizioni economiche – Soccombenza parziale – Compensazione delle spese di lite – Rinuncia alla domanda di addebito
editor: Fossati Cesare
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