Il riparto tra le parti al 50% delle spese straordinarie non può essere giustificato solo dai rispettivi redditi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2025 n. 18954

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 luglio 2025 n. 18954 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non può correlarsi la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli alla frequenza degli studi universitari all'estero, dovendo al contrario considerarsi la circostanza che gli studi all'estero  giustificano un aumento delle spese sostenute per gli studi universitari, per le accresciute esigenze dovute anche all'età del ragazzo.
E’ irragionevole far gravare le spese straordinarie- intese nella loro accezione più ampia- sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, sono state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito.
In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo al quale la Corte di appello si dovrà attenere nel riesame delle specifiche vicende sottoposte al suo esame.

Nella specie, non viene in rilievo ipotesi d'insussistenza ab origine dei presupposti del mantenimento dei figli minori, trattandosi di riduzione dell'assegno per fatti sopravvenuti per i quali dovrebbe comunque valere il principio generale della domanda in appello.


Divorzio - Divario tra i redditi da lavoro degli ex coniugi - Assegno di mantenimento per il figlio – Vitto per il figlio all’estero - Spese straordinarie – Criteri di ripartizione – Decorrenza della riduzione dell'assegno - Rif. Leg. artt. 316 - bis, 337-ter e 337- septies cod. civ.; artt. 5 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria