Mantenimento della prole - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. I, Sent. 12 agosto 2026, n. 1122

Nel quantificare il contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve considerare le risorse di ciascuno dei genitori in relazione anche ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura; la perdita di lavoro non esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli

Domenica, 13 Settembre 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
Corte d'Appello Catanzaro, Sent. 12 agosto 2026, n. 1122 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Separazione coniugale – Mantenimento dei figli – Genitore disoccupato – Obbligo contributivo – Assegno unico INPS – Affidamento condiviso - Collocamento presso il padre

Rif. Leg. Artt. 151, 337-ter c.c.

I genitori devono adempiere il loro dovere di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, dovendo il giudice considerare le risorse di ciascuno in relazione anche ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi. In tale prospettiva anche il genitore disoccupato, obbligato al mantenimento, ha il dovere di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità, non costituendo la mera perdita del lavoro oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche.
In ogni caso, deve ritenersi legittima, anche nell’ipotesi di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore, trattandosi del genitore che con lo stesso convive e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.

editor: Fossati Cesare