Esecutività delle spese straordinarie nell'interesse della prole - Tribunale di Foggia, Sez. III, Sent. 7 settembre 2026, n. 1868
Le spese straordinarie destinate ai bisogni ordinari del figlio, che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, possono essere azionate in forza del titolo originario e, qualora documentate, costituiscono un titolo esecutivo idoneo senza necessità di un preventivo autonomo giudizio di accertamento, né dell’accordo dell'altro coniuge qualora strettamente necessarie alla cura del superiore interesse della prole
Atto di opposizione a precetto – Spese straordinarie prevedibili e non prevedibili – Accertamento in concreto – Spese ordinarie – Bisogni ordinari del figlio – Interesse superiore del figlio – Accordo tra i genitori
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 615 c.p.c.
In tema di opposizione a precetto notificato per il pagamento di spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in forza di sentenza di divorzio, le spese caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza (quali il trasporto urbano e le uscite didattiche giornaliere) si considerano già ricomprese nell'assegno di mantenimento periodico e non possono essere azionate autonomamente in via esecutiva.
Per contro, le spese (scolastiche, mediche routinarie e di controllo, sportive) che sono destinate ai bisogni ordinari del figlio, e che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, possono essere azionate in forza del titolo originario e, qualora allegati e provati gli esborsi sostenuti, costituiscono un titolo esecutivo idoneo e non necessitano di un preventivo autonomo giudizio di accertamento, né dell’accordo dell'altro coniuge qualora strettamente necessarie alla cura del superiore interesse della prole e prive di carattere voluttuario o sproporzionato rispetto ai redditi e al tenore di vita della famiglia e qualora il genitore che le ha sostenute, come nel caso di specie, sia titolare di affidamento cd. "superesclusivo".
In tema di opposizione a precetto notificato per il pagamento di spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in forza di sentenza di divorzio, le spese caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza (quali il trasporto urbano e le uscite didattiche giornaliere) si considerano già ricomprese nell'assegno di mantenimento periodico e non possono essere azionate autonomamente in via esecutiva.
editor: Fossati Cesare
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