Maltrattamenti su minori. L’"animus corrigendi" non giustifica la violenza fisica e morale - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 luglio 2025 n. 25518
Domenica, 13 Luglio 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
| Minori
Non sono tollerate dall'ordinamento le condotte del genitore che travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione del figlio minore, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono.
In tale prospettiva non può essere accolto l'argomento difensivo che cerca di giustificare il metodo educativo "violento" quale reazione a comportamenti viziati, maleducati o provocatori della figlia minore, ponendo madre e figlia in un rapporto di parità e di reciproche offese.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Abuso dei mezzi di correzione – Rif. Leg. artt. 43 e 572 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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