Quali sono le condotte idonee a configurare il delitto di stalking? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 11 settembre 2026, n. 33420

Nel caso di specie, secondo la S.C, la Corte di appello, con riguardo alla riconducibilità della condotta al reato di molestie e alla natura di reato abituale dell'art. 612bis c.p., ha correttamente dato atto di un comportamento molesto e minaccioso, posto in essere in maniera insistente dal ricorrente per un apprezzabile lasso temporale, composto da pedinamenti, appostamenti, imposizioni invasive della propria presenza, recandosi l'imputato, nel periodo in contestazione, anche in orario notturno, a casa e sul luogo di lavoro della persona offesa, lasciando oggetti maleodoranti e nascondendo un localizzatore GPS sulla sua autovettura.

Venerdì, 18 Settembre 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Maltrattamenti e stalking
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 11 settembre 2026, n. 33420; Pres. Catena, Rel. Belmonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p. non è richiesta una prolungata sequenza temporale delle condotte, essendo sufficiente anche un numero limitato di atti, purché autonomi e reiterati anche in un arco di tempo ristretto, che si connettano in una condotta unitaria idonea a cagionare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma (perdurante e grave stato d’ansia o di paura, timore per l’incolumità propria o di prossimi congiunti, ovvero alterazione delle abitudini di vita).

Stalking – Elemento oggettivo del reato – Numero limitato di condotte – Evento; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca