L'ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma l'esercizio di un diritto garantito dal giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2025 n. 13143
Mercoledì, 21 Maggio 2025
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| Minori
| Mantenimento dei figli
| Legittimità
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Minori – Divorzio - Assegnazione della casa familiare - Mantenimento dei figli – Mancato ascolto del minore – Automatismo dell’ascolto – Non sussiste - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 315- bis, 337- ter, 337-octies cod. civ.; artt. 115, 116, 195, 210, 473-bis 4, 473- bis 5, 473-bis 12 penul. comma e 706 co. 3 cod. proc. civ.; art. 12 della Convenzione di New York, art. 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, art. 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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