Assegno divorzile e quota di TFR
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 agosto 2026 n. 24798 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Scalia
Assegno divorzile e quota di TFR: l’inattendibilità dei redditi dichiarati e il mancato riconoscimento dell’assegno escludono anche il diritto ex art. 12-bis l. div.
Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Funzione perequativo-compensativa - Squilibrio economico-patrimoniale - Redditi non dichiarati - Attività lavorativa “in nero” - Valutazione delle prove - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Omesso esame di fatto decisivo - Trattamento di fine rapporto - Quota del 40% del TFR - Presupposto dell’assegno divorzile
Sabato, 29 Agosto 2026
Giurisprudenza
| Trattamento di fine rapporto di lavoro
| Mantenimento dei figli
| Mantenimento
| Divorzio
| Legittimità
In tema di assegno divorzile, il giudizio comparativo richiesto dall’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, secondo i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 18287 del 2018, deve essere condotto alla luce delle effettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e può fondarsi anche su elementi presuntivi e risultanze istruttorie idonei a dimostrare l’inattendibilità dei redditi formalmente dichiarati, ove il giudice di merito accerti lo svolgimento di attività lavorativa remunerata non dichiarata e l’assenza di un effettivo squilibrio riconducibile alle scelte di vita familiare.
Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, l’accertamento con cui il giudice di merito escluda tanto la componente assistenziale quanto quella perequativo-compensativa dell’assegno, ove il richiedente non provi l’inadeguatezza dei mezzi, il sacrificio di aspettative professionali o un contributo apprezzabile e non compensato alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.
Il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, previsto dall’art. 12-bis l. n. 898 del 1970, presuppone inoltre la titolarità dell’assegno divorzile; pertanto, in difetto di tale presupposto, la relativa domanda non può essere esaminata ed è correttamente dichiarata assorbita o rigettata.
Rif. Leg. artt. 5, comma 6 e 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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