inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Lesione del diritto alla bigenitorialità, ma le doglianze non sono specifiche. Cass. civ. sez. I, 15 luglio 2024 n. 19477

Cass. civ. Sez. I, Est. Reggiani, ord. 15.07.24 n.19477 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa della prova, ma la censura è inammissibile se non illustra la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.
In ordine alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.
A seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge.

Matrimonio – divorzio – modifica delle condizioni – bigenitorialità – mantenimento diretto o indiretto

Rif.Leg.: art. 337-ter cc – 337-quarter cc - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Per la Corte di Cassazione le plurime doglianze formulate non superano il vaglio di ammissibilità e specificità nella formulazione dei motivi di ricorso, in quanto non operano una separata illustrazione delle censure in specifico riferimento a ciascun vizio dedotto.

editor: Fossati Cesare