Revoca dell'assegno divorzile - Corte d'Appello Brescia, Sez. pers., min., fam. Sent. 12 agosto 2026, n. 780
In sede di revisione delle condizioni di divorzio, la stabilizzazione del lavoro della ex moglie giustifica la revoca dell'assegno divorzile.
La permanenza tuttavia di uno squilibrio economico tra le parti non consente l’accoglimento della domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia
Assegno di divorzio – Revisione – Sopravvenienza di giustificati motivi – Contratto a tempo indeterminato – Revoca dell'assegno – Irripetibilità delle somme versate - Riduzione dell'assegno di mantenimento – Presupposti – Persistenza dello squilibrio reddituale – Rigetto
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-ter c.c.; Art. 473-bis.29 c.p.c.
La modifica delle condizioni di divorzio presuppone l'accertamento di fatti sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto realizzato con la pronuncia di divorzio, o con le successive modifiche della stessa eventualmente intervenute, alterando, in misura non irrilevante, l'equilibrio raggiunto tra le posizioni delle parti. E così la stabilizzazione del lavoro della ex moglie, che nel corso del giudizio ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è circostanza idonea a giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
La permanenza tuttavia di uno squilibrio economico tra le parti non consente l’accoglimento della domanda, avanzata da parte del padre, di riduzione del contributo al mantenimento della figlia, le cui esigenze sono anche accresciute, tenuto altresì conto del mantenimento diretto quasi esclusivamente a carico della madre.
Vanno respinte le domande di restituzione delle somme di denaro (peraltro neppure quantificate) versate a titolo di assegno unico e assegno divorzile, da intendersi irripetibili in quanto molto contenute e destinate al mantenimento.
La modifica delle condizioni di divorzio presuppone l'accertamento di fatti sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto realizzato con la pronuncia di divorzio, o con le successive modifiche della stessa eventualmente intervenute, alterando, in misura non irrilevante, l'equilibrio raggiunto tra le posizioni delle parti. E così la stabilizzazione del lavoro della ex moglie, che nel corso del giudizio ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è circostanza idonea a giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
editor: Fossati Cesare
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